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Maxi franchigia assicurazione auto: quando la clausola può essere annullata

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Quando la maxi franchigia dell’assicurazione auto è davvero valida? Si può scegliere un carrozziere non convenzionato? Cosa dice la sentenza del tribunale? Maxi-franchigia per carrozziere non convenzionato: quando la clausola dell’assicurazione può essere...

  • Quando la maxi franchigia dell’assicurazione auto è davvero valida?
  • Si può scegliere un carrozziere non convenzionato?
  • Cosa dice la sentenza del tribunale?

Maxi-franchigia per carrozziere non convenzionato: quando la clausola dell’assicurazione può essere disapplicata

Scegliere un carrozziere non convenzionato per riparare la propria auto dopo un danno può comportare costi aggiuntivi rilevanti per l’assicurato. In molte polizze assicurative auto è infatti prevista una maxi-franchigia o una rivalsa dell’assicurazione quando la riparazione viene effettuata fuori dalla rete di officine convenzionate.

Una recente decisione della giustizia italiana, tuttavia, ha riacceso il dibattito sulla legittimità di queste clausole. Con una sentenza pubblicata il 26 febbraio 2026, la quarta sezione civile del tribunale di Torino ha stabilito che una clausola di questo tipo può essere disapplicata per abuso del diritto, se impone all’assicurato un sacrificio economico sproporzionato e non adeguatamente giustificato.

Di seguito cosa cambia per gli assicurati e quali sono i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di assicurazione auto, franchigie assicurative e riparazioni fuori rete.


Perché alcune assicurazioni applicano una maxi-franchigia se si sceglie un carrozziere non convenzionato?

Molte compagnie di assicurazione auto prevedono nei contratti una clausola che penalizza l’assicurato quando decide di rivolgersi a un carrozziere di fiducia non convenzionato.

Questa clausola può tradursi in:

  • una franchigia aggiuntiva tra il 5% e il 20% del danno
  • oppure un importo fisso tra 500 e 1.000 euro
  • in alcuni casi anche una franchigia molto più elevata, come nei casi oggetto di contenzioso

L’obiettivo delle compagnie è incentivare gli assicurati a utilizzare le officine convenzionate con l’assicurazione, che applicano tariffe concordate e scontate con la compagnia. In questo modo l’assicuratore riesce a contenere il costo delle riparazioni auto e quindi il rischio economico.

Dal punto di vista giuridico, una clausola di questo tipo non è automaticamente illegittima.


Quando la clausola della polizza assicurativa può essere considerata abusiva?

Secondo il tribunale di Torino, la clausola che prevede una maxi-franchigia per riparazioni fuori rete non è di per sé vessatoria e quindi non richiede necessariamente la doppia firma prevista dall’articolo 1341 del Codice Civile.

Tuttavia, il giudice ha chiarito che non basta verificare la validità della clausola in astratto. È necessario valutare se essa sia legittima anche nel caso concreto.

La clausola può infatti risultare contraria ai principi di:

  • buona fede contrattuale
  • equilibrio tra le parti
  • tutela del consumatore

quando impone all’assicurato un sacrificio economico sproporzionato senza che l’assicurazione dimostri una reale giustificazione economica.


Cosa stabilisce la sentenza del tribunale di Torino del 26 febbraio 2026?

Il caso analizzato riguarda la proprietaria di una Lancia Y danneggiata da una grandinata, che decide di far riparare l’auto presso un carrozziere di fiducia.

Il costo della riparazione ammonta a circa 2.700 euro, ma la compagnia di assicurazione applica una franchigia contrattuale di 1.500 euro prevista per le riparazioni effettuate fuori dalla rete convenzionata.

L’assicurazione liquida quindi solo 1.300 euro.

La proprietaria del veicolo decide di agire in giudizio e il giudice di pace condanna la compagnia a pagare 1.100 euro aggiuntivi rispetto alla somma già liquidata.

L’assicurazione propone appello, ma il tribunale di Torino conferma la decisione nel merito, pur correggendo la motivazione giuridica.


Perché il tribunale ha disapplicato la maxi-franchigia prevista dalla polizza?

Il tribunale ha ritenuto che la clausola applicata dall’assicurazione fosse sproporzionata rispetto al valore garantito e non supportata da una dimostrazione concreta del vantaggio economico per la compagnia.

In particolare, i giudici hanno osservato che:

  • la franchigia di 1.500 euro su un valore assicurato di circa 2.900 euro per eventi naturali risultava eccessiva
  • la compagnia non ha dimostrato alcuna differenza reale di costo tra la riparazione presso un carrozziere convenzionato e quella effettuata presso un autoriparatore indipendente
  • la detrazione applicata è stata considerata apodittica, cioè priva di adeguata prova

Di conseguenza, la clausola è stata disapplicata per abuso del diritto, perché produceva un sacrificio economico ingiustificato per l’assicurato.


Le polizze assicurative auto sono contratti tra professionista e consumatore?

La decisione del tribunale ricorda anche che la polizza assicurativa auto rientra nella categoria dei contratti business to consumer, cioè stipulati tra un professionista e un consumatore.

In questi casi l’ordinamento richiede che il contratto garantisca un equilibrio tra gli interessi delle parti.

Questo significa che:

  • le clausole della polizza assicurativa devono essere proporzionate
  • eventuali limitazioni dei diritti dell’assicurato devono avere una giustificazione economica concreta
  • non possono determinare un vantaggio ingiustificato per la compagnia assicurativa

Chi subisce danni all’auto ha diritto a scegliere il proprio carrozziere?

La vicenda affrontata dal tribunale di Torino ribadisce un principio importante: l’automobilista che subisce un danno ha diritto a una tutela effettiva e completa, anche quando decide di rivolgersi a un carrozziere di fiducia non convenzionato.

Le compagnie possono prevedere incentivi per favorire la rete convenzionata, ma tali strumenti non devono trasformarsi in penalizzazioni eccessive o ingiustificate per l’assicurato.

Per questo motivo, nei contenziosi legati a franchigie assicurative, riparazioni auto fuori rete e risarcimento danni da eventi naturali, i giudici valutano sempre il caso concreto per verificare se la clausola della polizza rispetti i principi di proporzionalità, buona fede e tutela del consumatore.